Hallo Nachtfalke,
ein paar Tipps von einem Einheimischen
Daher weiß ich, dass die Südtiroler nicht wirklich gut auf Womos zu sprechen sind.
(Oder besser gesagt, mein Gefühl vermittelt mir den Eindruck es zu wissen )
Leider
ist das so (nicht überall wie bussybear schon sagt)!! Aber nur weil einem Zimmervermieter ein paar Euro durch die Lappen gehen (und der die ganze Nacht nicht mehr schlafen kann) stehe ich trotzdem frei (und schlafe gut)!
Italien hat das Freistehen (wie bereits dein Auschnitt zeigt) Gesetzlich geregelt, das beteutet:
Solang du dich an die Speilregeln hälst kann sogar die Polizei Kopfstehen
und dich nicht vom Platz verweisen.
Ich habe mich mit dem Italienischen Gesetz, bezüglich Wohnmobile auseinandergesetzt und gebe dir noch ein paar Sachen mit auf den Weg.
Achtung! Öffentliche Parkplätze dürfen nicht länger als 24h besetzt (geparkt und nicht Camping) werden.
Es dürfen im geparkten Zustand keine Fenster (ausser Dachluken)oder Türen offen sein. OK, Türen öffen um auszusteigen ist logischerweise erlaubt
Trittstufe ausfahren, selbes Spiel wie oben beschrieben.
So und jetz zu EuraGerhard:
Es ist richtig das Halteverbote und Höhenbegrenzungen nur für Wohnmobile ILEGAL sind, auch hier spricht das Italienische Gesetz klare Worte:
Wohnmobile sind dem PKW gleichgestellt (Kategorie M) und Parkverbote dürfen immer nur für eine (komplette) Kategorie gemacht werden!
Höhenbegrenzungen dürfen
1. nur mit Genemigung aus Rom erichtet werden.
2. nur wenn ein Hinderniss auf dem Parkplatz ist.
Leider kochen Gemeindeverwaltungen immer wieder ihr eigenes Süppchen (man sieht es an den vielen Verbotsschildern) aber wie gesagt alles ilegal.
Ich bin der Meinung, " wenn mich jemand nicht will (auch wenn ilegal) hat er meine Euros auch nicht verdient!!!!" Sollte aber jemand die Lust und Zeit haben sich mit den Behörden anzulegen( auch unbewusst weil man vielleicht ein Schild übersehen hat) kann man es so machen:
Bekommt man zum Beispiel einen Strafzettel von der Gemeindepolizei, ruft man einfach ein anderes Polizeiorgan (Strassenpolizei oder Carabinieri) und macht einen Anzeige wegen Amtsmissbrauch (acceso di potere). Erst vor kurzem hat der Verkersminister wieder ein Rundschreiben an alle Gemeinden Italiens gesendet, wo er nochmals darauf hinweist das solche Praktiken (die Verbote) ilegal sind. Aber wie gesagt, nur wenn einer Lust und Zeit hat (das Recht ist auf eurer Seite).
Hier dazu das Rundschreiben (einfach ausdrucken und mitführen)
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIRETTIVA 24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 35 del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
CONSIDERATO che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale;
CONSIDERATO che il, sistema segnaletico presente sulle strade italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformità richiesti dal Codice e necessari per la sicurezza della. circolazione stradale;
SENTITO il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori, Pubblici espresso con voto. n. 321 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;
VISTO il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 6 luglio 2000;
emana la
DIRETTIVA
sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del. Codice della Strada, in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione.
5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE
5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti
Si è avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell?area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.
Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale.
Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivo previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza. Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell?art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento. In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. E' dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che, vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l?ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare.
Wenn jemand zur Italienischen Gesetzsgebung (in Verbindung mit Wohnmobilen)noch Fragen haben sollte immer her damit.
Grüsse aus dem schönen Südtirol
Panzer